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Privacy
GDPR
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Copyright
Legge 633/1941
Fotografie artistiche, ne e’ vietata la riproduzione totale o parziale e chi le realizza ha il diritto di utilizzarle in esclusiva per tutta la vita trasmettendo poi lo stesso diritto ai suoi eredi per 70 anni dopo la sua morte.
Le opere fotografiche sono quelle opere che presentano un margine di creatività dell’autore. Quest’ultimo deve avere apportato all’immagine la propria personalizzazione anche minima (basta, per esempio, un particolare filtro sulla fotografia di un tramonto). Se si intende utilizzare in un sito web opere fotografiche creative altrui è obbligatorio chiedere formale autorizzazione all’autore dell’opera, poiché egli è l’unico titolare del diritto di utilizzazione di quelle immagini.
Le opere fotografiche (o anche foto artistiche), previste dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, sono fotografie che si caratterizzano per un apprezzabile apporto creativo personale dell’autore, e per questo godono della protezione piena, cioè fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Sono, quindi, assimilabili a tutte le altre opere dell’ingegno, e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione accanto alla foto).
Per potere considerare una fotografia come opera fotografica, l’opera deve essere originale e creativa nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce il proprio personale modo di vedere la realtà, sia come forma esterna, cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che il contenuto, essendo parte della realtà, non può essere di per sé originale, e quindi è del tutto irrilevante questo aspetto ai fini dell’apprezzamento dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia semplice, occorre che sia possibile riconoscere nella fotografia l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.
Per distinguere la tutela della fotografia artistica da quella della fotografia semplice, occorre che nella immagine fotografica si rinvenga una necessaria impronta personale e propria del fotografo ovvero quella capacità di esprimersi sul soggetto in modo tale da suscitare impressioni che, appunto valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.
Nel tentativo di chiarire in quali ipotesi nell’immagine fotografica possa riscontrarsi l’apporto personale dell’autore, dottrina e giurisprudenza hanno puntualizzato che la sussistenza del medesimo, oltre a doversi considerare indipendente dalla perfezione tecnica del risultato raggiunto, non dipende tanto dalla scelta dell’oggetto di volta in volta rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione dell’oggetto medesimo.
Determinante ai fini della concessione della tutela d’autore è apparsa la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.
Fotografie semplici ma dotate di una qualche originalità, protette in base agli artt. 87 e ss. L.d.A., occorre ulteriormente distinguere:
se le foto presentano il nome e cognome dell’autore, occorre il consenso dell'autore;
se le foto non presentano il nome e cognome e non si conosce l’autore si possono utilizzare liberamente.
Le fotografie semplici, sono fotografie dove non è ravvisabile un particolare sforzo creativo, se non minimo (sono generalmente definite “amatoriali”), e godono pertanto di una protezione limitata a 20 anni dalla produzione della fotografia stessa ed è comunque condizionato all’adempimento di alcune formalità, cioè indicare il nome del fotografo (o della ditta o del committente), la data dell’anno di produzione.
I diritti morali sono limitati al diritto di paternità, restando esclusi il diritto all’integrità dell’opera e di ritirare l’opera dal commercio
di fotografie documentali che riproducono oggetti o situazioni senza una particolare impostazione da parte del fotografo. è sfornito di ogni tutela e può essere liberamente utilizzabile senza pagare alcun compenso.
Restano escluse da qualsiasi protezione, le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, ovvero opere meramente descrittive della realtà che difettano del requisito della creatività e pertanto sono sprovviste di qualsiasi tutela giuridica. Per poter inserire una fotografia nella categoria delle riproduzioni fotografiche deve guardarsi non tanto al contenuto raffigurato (fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili), bensì allo scopo in vista del quale la fotografia è stata realizzata. Solo qualora essa fosse stata realizzata con finalità esclusivamente riproduttive o documentali essa non sarebbe ammessa a godere di alcuna tutela.
MODIFICA
In questo scenario, nel dicembre 2011 è stata approvata una modifica alla Legge italiana sul diritto d’autore (633/1941), che prevede l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 70. La nuova norma recita:
È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. In pratica si è stabilito che nell’era digitale, pubblicare l’immagine di un’opera, con scopi didattico-informativi, citando la fonte non lede il diritto d’autore.
Il comma 1 bis dell’articolo 70 aggiunge che “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
In attesa dei decreti attuativi che dovranno fissare il concetto di “bassa risoluzione” e “degradato”, si può fare riferimento alla modalità in cui la Siae stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su Internet, e cioè la risoluzione delle immagini deve essere inferiore ai 72 dpi.
Nell’aprile 2007, il Parlamento europeo ha votato in seduta plenaria una relazione che accoglie la proposta della Commissione di una nuova direttiva sul diritto d’autore – Ipred2 – e, nello stesso tempo, introduce una serie di emendamenti. Uno, in particolare, ricalcato sostanzialmente sul fair use statunitense, stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l’uso in classe), studio o ricerca, «non debba essere qualificato come reato».
In particolare è stato redatto il Decreto Ministeriale Comma 1 bis, articolo 70, legge 633/1941 che estende il comma 1 bis e in particolare definisce che:
Non concorre a costituire il fine di lucro di cui al comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, l’eventuale ricorso da parte del soggetto pubblicante o del fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione, quali, a titolo esemplificativo, l’apposizione di banner o l’iscrizione in circuiti pubblicitari, quando la pubblicazione delle opere protette sia accessoria ai contenuti resi disponibili.
Molto importante ai fini della tutela dei diritti d’autore per le immagini diffuse su internet è l’articolo 90 della L. 633/41:
“Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
la data dell'anno di produzione della fotografia;
il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore”.
La Suprema Corte di Cassazione sentenzia che, nell’ipotesi in cui, tra fotografo e cessionario, venga concordata la cessione dei diritti d’autore su di un'opera fotografica, ed il cessionario provveda alla pubblicazione della fotografia che successivamente viene riprodotta da terzi, il diritto ad un equo compenso spetta al fotografo solo se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, risulta espressamente indicato il suo nome, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che costui era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera medesima.(cfr. Cassazione civile , sez. III, 18 marzo 2005, n. 5969).
L.A., che riconosce il diritto del risarcimento del danno in capo all’autore che abbia visto utilizzare abusivamente le sue opere. Ma, perché possa essere accordato il risarcimento del danno, il danneggiato deve provare di aver adempiuto alle formalità ex art. 90 comma 1 L.A (indicazione del nome del fotografo e della data di produzione)